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Agenzia Immobiliare: Clausole Vessatorie STOP

 

clausola contrattoI contratti proposti dalle agenzie immobiliari ai loro clienti subiranno ben presto notevoli modifiche. L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCOM) ha individuato al loro interno numerose clausole giudicate vessatorie. Ad essere oggetto del provvedimento vi sono realtà di prim’ordine del Real Estate italiano quali: Gabetti, Prelios Frimm, Re/Max, Building Case.

La procedura dell’Antitrust ha preso vita a partire dalle segnalazioni ricevute da numerose associazioni di consumatori che da tempo hanno cercato di porre l’accento su alcune clausole presenti all’interno dei contratti in questione, ritenute notevolmente sbilanciate a favore delle agenzie immobiliari. Nel dettaglio l’Autorità ha individuato i seguenti punti critici:

– Diritto di esclusiva: la clausola era spesso inserita in maniera poco leggibile e soprattutto non chiara. Il contraente, senza rendersene conto, limitava la possibilità di vendere il proprio immobile in maniera indipendente dall’agenzia che di fatto diveniva l’unico soggetto attraverso il quale poteva avvenire la vendita.

– Tacito rinnovo: questa clausola è stata ritenuta vessatoria in quanto il legislatore ha predisposto che nessun incarico del genere può essere concesso a tempo illimitato. Deve necessariamente essere prevista una scadenza, al termine della quale il cliente può decidere se riconfermare il mandato all’agenzia oppure affidarsi ad un altro soggetto.

– Penale per violazione dell’esclusività: nel caso il cliente fosse riuscito a vendere il proprio immobile per conto proprio, dunque contravvenendo alla clausola di esclusività, il contratto prevedeva una penale pari o prossima all’intera provvigione.

Nel provvedimento dell’AGCOM si legge esplicitamente: ”il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione questa che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte senza poter incidere sul contenuto delle stesse”. In termini meno burocratici, è stato accertato che questa tipologia di contratti ponevano il consumatore in una posizione nettamente sfavorevole rispetto all’agenzia che si arrogava diritti e pretese ben oltre il consentito dalla legge.

L’Antitrust ha altresì obbligato tutte le imprese coinvolte dal provvedimento, oltre a modificare la modulistica coinvolta, a pubblicare sulla homepage dei rispettivi siti web il precedente provvedimento di cui sono state oggetto. La pubblicazione dovrà avvenire per venti giorni consecutivi dalla data di emanazione del provvedimento stesso facendo attenzione a dare un’adeguata evidenza grafica all’avviso. Nel caso le agenzie si rifiutassero di eseguire tale disposizione si vedrebbero rifilare una multa del valore di 50.000 euro.

Inutile dire che l’intervento dell’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è stato salutato dalle associazioni di categoria come un’importante conquista di civiltà e di giustizia. Dopo anni di segnalazioni e di lotte finalmente sono riuscite a vedere confermati dalla legge l’irregolarità e la vessatorietà di clausole più volte denunciate agli occhi dell’opinione pubblica e delle autorità competenti in materia.

Andrea Fantini per Immobilimpresa.  (c) copyright riproduzione riservata

Questo articolo ha 2 commenti.

  1. Balboni Ferrara

    Era ora!

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